Introduzione
In alcuni casi è necessario ottenere una particolare deroga affinché il nostro veicolo, se sprovvisto di alcuni documenti necessari per l'utilizzo dello stesso su strade aperte al pubblico, possa circolare per un determinato periodo di tempo o affrontare un determinato percorso. I casi in cui può essere richiesta da parte dei possessori di autoveicoli e motoveicoli questa particolare deroga, denominata targa provvisoria, sono ad esempio la necessità di procedere a operazioni di accertamento e controllo di idoneità tecnica, oppure l'esportazione del veicolo all'estero in caso di vendita, o la partecipazione a manifestazioni, a mostre o a fiere autorizzate in mancanza del pagamento della tassa di circolazione. Tutte le informazioni relative alla targa provvisoria sono regolamentate nell'articolo 99 del Codice della Strada, consultabile gratuitamente dal sito dell'Automobile Club Italia (www. Aci. It). Qui di seguito verrà illustrato come ottenere la targa provvisoria ed il relativo foglio di via, nel quale vengono indicati il percorso da compiere e la validità temporanea dell'autorizzazione. È importante sottolineare che la durata massima della targa provvisoria è di 60 (sessanta) giorni (salvo particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M. C. T. C. può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di 180 (centottanta) giorni.
Occorrente
- certificato di conformità del veicolo
- copia del documento d'identità del proprietario del veicolo
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo
- richiesta di rilascio della targa provvisoria
- radiazione del veicolo (solo in caso di esportazione)
Come ottenerla
Per poter ottenere la targa provvisoria e il relativo foglio di via si devono presentare presso l'ufficio della Motorizzazione Civile o presso una sede dell'ACI una serie di documenti, che sono: il certificato di conformità del veicolo; una copia del documento d'identità del proprietario del veicolo; la fotocopia della carta di circolazione del veicolo; la richiesta rilascio della targa provvisoria. Inoltre, nel caso di esportazione, è necessaria la radiazione del veicolo con la relativa autorizzazione della stessa. Prima di procedere con le operazioni, assicurarsi che il veicolo sia in regola con il pagamento dell'RCA.
Come pagarla
Affinché si possa completare la richiesta della targa provvisoria, bisogna effettuare due versamenti tramite bollettino postale: il primo, da 10,20 euro, da effettuarsi sul c/c n. 9001; il secondo, da 16,00 euro, da effettuarsi sul c/c n. 4028. È possibile ritirare i bollettini presso gli uffici della Motorizzazione Civile oppure presso gli Uffici Postali. Le ricevute dei versamenti vanno allegate alla richiesta di targa provvisoria. Perché la procedura vada a buon fine, e come ricordato in precedenza, è necessario che il veicolo risulti in regola con il pagamento dell'assicurazione RCA.
Come evitare sanzioni
Oltre ad indicare le modalità di rilascio del foglio di via, l'articolo 99 del Codice della Strada stabilisce anche le sanzioni in caso di irregolarità. Ad esempio, nel caso in cui si circoli sprovvisto della targa provvisoria e del foglio di via, il trasgressore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 25 a 335 euro. Nel caso in cui non venga rispettato il percorso o la durata dello stesso contenuti nel foglio di via è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 41 a 168 euro. In caso di recidiva (fino a tre volte), dalla quarta infrazione il trasgressore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 84 a 335 euro e alla conseguente confisca del veicolo, come prescritto dalle norme.