Attestato di rischio: come riutilizzarlo su un altro veicolo

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Come riutilizzare l’attestato di rischio su un altro veicolo: tutte le informazioni utili

L’attestato di rischio – il documento che riporta il numero di sinistri denunciati negli ultimi cinque anni – può essere riutilizzato su un altro veicolo. Una soluzione – applicabile solo in alcuni casi – che consente di conservare la classe di merito.

In quali casi è possibile riutilizzare l’attestato di rischio su un altro veicolo?

L’attestato di rischio può essere riutilizzato su un altro veicolo solo se il mezzo precedente è stato venduto.

Cosa succede se si vende un veicolo e non se ne acquista un altro?

Secondo l’art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni: “In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni”.

In poche parole da quando scade la polizza l’assicurato ha tempo cinque anni per stipularne una nuova per mantenere la classe di merito.

Cosa succede quando scadono i cinque anni?

Quando passano più di cinque anni tra la scadenza della polizza e la stipula di quella nuova l’assicurato è costretto a ripartire dalla 14° classe (a meno che non abbia un familiare con una classe di merito più bassa: in quel caso può sfruttare la legge Bersani).

Quali documenti ci vogliono per riutilizzare l’attestato di rischio?

Per riutilizzare l’attestato di rischio su un altro veicolo bisogna presentare all’assicurazione l’atto di vendita del precedente veicolo.

Cosa succede in caso di smarrimento dell’atto di vendita?

Nessun problema: gli atti di vendita possono essere recuperati dal registro dell’ACI.