Non paghi il bollo? Auto radiata dal PRA

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Tempi duri per i "furbetti": veicolo cancellato per chi sgarra per tre anni consecutivi

Tempi duri per i “furbetti” che non pagano il bollo auto: l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo alla radiazione dal PRA d’ufficio di tutti i veicoli per i quali la tassa automobilistica non è stata versata per tre anni consecutivi. Per il momento solo tre Regioni – Lazio, Lombardia e Puglia – hanno avviato la procedura prevista dall’articolo 96 del Codice della Strada, mai applicata negli ultimi dodici anni.

Cosa dice l’articolo 96 del Codice della Strada?

L’art. 96 del Codice della Strada – relativo agli adempimenti conseguenti al mancato pagamento del bollo – recita al comma 1: “Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ACI, qualora accerti il pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del PRA, che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della MCTC per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

In parole povere?

Tutte le auto “non in regola” con il pagamento del bollo auto per tre anni consecutivi saranno cancellate dal Pubblico Registro Automobilistico e non potranno più circolare.

Cosa succede se si circola con un’auto radiata dal PRA?

Secondo il comma 7 dell’art. 93 del Codice della Strada “Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 419 a euro 1.682.

Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo”.