Multa via PEC: ecco quando è valida

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Tutto quello che c'è da sapere sulla multa notificata via PEC (posta elettronica certificata): quando è valida e quando non lo è

La multa via PEC è un nuovo strumento – disciplinato dal decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 – relativo alla “notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”.

Una novità importante che riguarda tutti gli automobilisti in possesso di PEC (anche chi non consulta mai la propria casella di posta elettronica certificata), gli altri continueranno invece a ricevere le multe nel modo tradizionale.

La multa via PEC – per essere valida – deve soddisfare determinate caratteristiche: scopriamole insieme.

Quando è valida una multa notificata via PEC?

Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione deve contenere nell’oggetto la dizione di “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada” più tre allegati.

Cosa sono i tre allegati presenti nella multa notificata via PEC?

Il primo allegato è una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate le seguenti informazioni: denominazione esatta e indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla spedizione dell’atto, indicazione del responsabile del provvedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto notificato, indirizzo e telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d’accesso, indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario.

Il secondo allegato è una copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, se l’originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all’originale ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale sottoscritta con firma digitale.

Il terzo allegato riguarda ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

Quando viene considerata notificata la multa via PEC?

La multa via PEC si considera spedita nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificata al trasgressore, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC.

La ricevuta di avvenuta consegna fa piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto dei messaggi ad essa allegato.

Qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per causa imputabile al destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e dell’avviso di mancata consegna, ovvero di qualsiasi altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ed effettua la notifica nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

Qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.