Pedoni e regole: cosa dice (davvero) il Codice della Strada?

Regolamento pedoni, cosa dice il Codice della Strada
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Il Codice della Strada regola la circolazione dei pedoni sulla strada, in modo che non si mettano in pericolo e non ostacolino i veicoli

Il regolamento che disciplina il comportamento che devono tenere i pedoni sulla carreggiata è prescritto dall’articolo 190 del Codice della Strada. Vediamo che cosa dice la legge nel dettaglio.

Circolazione dei pedoni: marciapiedi e banchine

Nell’articolo 190 del CdS leggiamo che i pedoni “devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti”. Nel caso in cui non vi siano oppure non siano sufficienti, siano interrotti o siano ingombri, allora i pedoni sono tenuti a “circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”.

Che cosa dice il Codice della Strada per quanto riguarda la circolazione dei pedoni fuori dai centri abitati? Gli stessi hanno l’obbligo di “circolare nel senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione”. C’è però un’altra regola importante da sapere, che riguarda i pedoni che circolano sulla carreggiata di una strada fuori dal centro abitato, non dotata di alcuna illuminazione pubblica, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere: essi hanno l’obbligo assoluto di marciare su una fila unica.

Attraversamento pedonale: che cosa sapere

Per attraversare la carreggiata i pedoni devono usare gli appositi attraversamenti, oppure soprapassaggi e sottopassaggi. Nel caso in cui non esista nessuno di questi oppure si trovino a più di 100 metri di distanza dal punto in cui si deve passare, allora al pedone è concesso attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, prestando ovviamente la massima attenzione, che serve per evitare situazioni di pericolo sia per se stessi che per gli altri utenti della strada.

I pedoni non possono attraversare diagonalmente le intersezioni e nemmeno le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, nel caso in cui esistano, anche se si trovano ad una distanza superiore a quella appena scritta. Nessuno inoltre può fermarsi, indugiare o sostare sulla carreggiata, a meno che non sia in una situazione di necessità. Sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o vicino agli attraversamenti pedonali è possibile infatti essere un ostacolo per la normale circolazione degli altri pedoni.

Se un pedone, per le ragioni descritte, decide di attraversare la carreggiata in una zona che non è provvista di alcun attraversamento, è importante che ricordi di dover dare la precedenza ai conducenti dei veicoli in avvicinamento. L’attraversamento stradale da parte di un pedone è vietato nel caso in cui lo stesso debba passare anteriormente ad un autobus, un filoveicolo o un tram in sosta.

Circolazione dei pedoni: che cosa bisogna sapere

Le auto ad uso di bambini di persone invalide (anche con motore) “possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade”. Chi circola con i pattini, tavole, o altre tipologie di acceleratori di andatura ha il divieto di occupare la carreggiata delle strade.

Sulle carreggiate è inoltre assolutamente vietato qualsiasi tipo di allenamento, gioco o manifestazione sportiva, a meno che non sia stato preventivamente autorizzato. Negli spazi per i pedoni non si possono usare “tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti”.

Le multe

Chi viola le disposizioni appena descritte, contenute nell’articolo 190 del Codice della Strada sul comportamento dei pedoni, è soggetto alla sanzione ammnistrativa del pagamento di una multa che va da un minimo di 26 a un massimo di 102 euro.