Veicolo fermo e ingombro della carreggiata: cosa dice la legge?

Veicolo fermo e ingombro della carreggiata
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Si tratta di due situazioni che si possono verificare in auto o altro mezzo, disciplinate dagli articoli 161 e 162 del Codice della Strada

Analizziamo due situazioni in particolare, che vengono disciplinate dal Codice della Strada: l’ingombro della carreggiata e il veicolo fermo. Come bisogna comportarsi e quali sono le sanzioni previste dalla legge in Italia.

Ingombro della carreggiata: cosa dice la legge

È l’art. 161 del Codice della Strada a occuparsi di questa particolare situazione e disciplinarla. Il CdS dice: “Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l’ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all’asse di essa”.

Se il soggetto interessato non ha potuto in alcun modo evitare la caduta o lo spargimento di materiale che possa creare intralcio o pericolo sulla strada, allora deve assolutamente e immediatamente adottare qualsiasi cautela necessaria per rendere la circolazione sicura. Ogni utente deve comunque segnalare il pericolo o l’intralcio a tutti gli altri utenti della strada attraverso il segnale di veicolo fermo di cui all’art. 162 oppure con altri mezzi idonei. È necessario anche informare la Polizia o l’ente proprietario della strada.

Cosa succede a chi non rispetta il Codice della Strada e viola le disposizioni del presente articolo? Il trasgressore può essere punito con una sanzione amministrativa che comporta il pagamento di una somma che va da un minimo di 42 euro a un massimo di 173 euro.

Segnalazione di veicolo fermo su strada: cosa dice la legge

La segnalazione di veicolo fermo viene disciplinata dall’articolo 162 del Codice della Strada, che dice: “Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati.

Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento”.

Qual è il segnale mobile di pericolo da usare? Quello di forma triangolare rivestito con un materiale retroriflettente e con un sostegno apposito che serve per appoggiarlo in maniera stabile sul manto stradale in posizione verticale, in modo che tutti gli utenti di passaggio possano vederlo. Il regolamento stabilisce tutte le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo infatti “deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione”.

Nel caso in cui un veicolo non abbia in dotazione il segnale mobile di pericolo, il conducente deve segnalare comunque l’ostacolo, in maniera efficace e con un altro mezzo idoneo. Per la presegnalazione con il segnale mobile di pericolo anche il soggetto che opera deve usare dei dispositivi retroriflettenti di protezione individuale. È il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stabilire quali caratteristiche tecniche e modalità di approvazione devono avere questi dispositivi.

Il conducente del mezzo non può in alcun modo scendere dal veicolo e circolare su strada senza indossare le bretelle retroriflettenti o il giubbotto ad alta visibilità, anche se l’auto o altro mezzo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Violare le disposizioni del presente articolo significa rischiare una multa da un minimo di 42 euro a un massimo di 173 euro.